Giu 13

LA NOSTRA DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO SOSTITUISCE LA VISITA DEGLI ISPETTORI

D.P.R. 74 del 16/04/2013 – Art.9 comma 4

“Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione.

Questa è una delle più importanti novità del decreto che ha introdotto i nuovi libretti di impianto:

i controlli saranno concentrati verso le utenze per le quali NON saranno pervenute in regione le dichiarazioni di avvenuto controllo da parte dei manutentori – oppure – verso gli impianti per i quali sia stata evidenziata una mancanza particolarmente grave dal punto di vista sicurezza/normativa.

VolpeUna svolta  significativa volta a perseguire i soliti furbetti che continuano a far finta di nulla, appellandosi al “sentito dire” senza approfondire l’informazione ricevuta:

ART. 7
(Controllo e manutenzione degli impianti termici)

comma 2.       Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie
istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le
operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli
apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico
devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con
la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo
specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della
normativa vigente.

Detto con parole semplici: l’installatore ha l’obbligo di consegnare in forma scritta le indicazioni di manutenzione dei vari componenti dell’impianto (tubazione gas, canna fumaria, caldaia, pannelli solari ecc).

Se non lo fa, la manutenzione va fatta secondo le indicazioni del costruttore o manutentore (fabbricante  o Centro Assistenza) oppure, dove anche queste manchino, secondo le norme tecniche (prova di tenuta delle tubazioni gas non oltre i 10 anni, per esempio) e, per la maggior parte degli impianti domestici individuali, verificate almeno ogni due anni.