Dopo molta confusione (anche normativa) e annunci ad effetto poi ridimensionati, è stato finalmente chiarito come regolarsi per la periodicità delle manutenzioni obbligatorie sugli impianti termici.
Con il DPR 74 si è finalmente chiarito che per la manutenzione dell’intero impianto ci si deve attenere alle indicazioni scritte (che l’installatore ha L’OBBLIGO di rilasciare dopo la fine dei lavori), finalizzate a mantenere l’efficienza energetica dell’impianto.
In caso non l’abbia fatto, per i vari apparecchi e componenti dell’impianto ci si riferisce alle indicazioni dei fabbricanti oppure alle indicazioni del manutentore designato. Per le restanti parti (per esempio la canna fumaria, che non è un componente fabbricato esternamente e poi messo in opera) ci si deve riferire alle Norme Tecniche – Un esempio? la prova di tenuta del gas DEVE essere documentata almeno ogni 10anni, per ovvi motivi di sicurezza.
Quindi l’obbligo di verifica almeno biennale dell’impianto generale (controllo sull’efficienza energetica) si aggiunge e non sostituisce il controllo sulle caldaie (di solito annuale) per la sicurezza degli apparecchi a gas.
RIASSUMENDO:
Obbligo di controllo almeno biennale degli impianti funzionanti a Metano con potenze inferiori ai 35kw (inteso come insieme di tutte le parti che lo compongono); per gli impianti di potenza superiore obbligo di controllo almeno annuale.
Per i singoli apparecchi che compongono l’impianto (quindi escluso le tubazioni, la canna fumaria, ecc) obbligo di revisione secondo quanto indicato dall’installatore o sul libretto istruzioni (per le caldaie domestiche, di solito, è tutti gli anni)
Per gli altri componenti dell’impianto (tubazione gas, canna fumaria ecc) è fatto obbligo all’esecutore o progettista dell’impianto di indicare modalità e tempi di manutenzione. Se non lo ha fatto, si seguono le norme tecniche
Una volta capìta la differenza tra questi aspetti (efficienza e sicurezza degli impianti – efficienza e sicurezza degli apparecchi a gas) diventa facile per tutti capire come mai la revisione delle caldaie è rimasta annuale.
CURIOSITA’:
Fortunatamente (per le tasche dei contribuenti) molti dei controlli richiesti sono di tipo visivo e non richiedono particolari strumenti o attrezzature.
Per esempio:
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Per diminuire al minimo le perdite di calore dall’apparecchio (lamiere di rivestimento) si devono controllare gli isolamenti che siano in buono stato, integri. Non è però necessario sottoporli ad un controllo di laboratorio per sapere se negli anni la loro caratteristica isolante sia diminuita: si da per assunto che, se sono in buono stato, riescono a fare bene il loro lavoro.
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Nei nuovi Libretti di Climatizzazione si trovano sezioni dedicate anche al trattamento anticalcare (praticamente obbligatorio dal 2009 per tutte le caldaie delle nostre zone, perchè la durezza dell’acqua è superiore ai 15°F).
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Si richiede anche la presenza di un additivo contro la corrosione interna di caloriferi, tubazioni e caldaia. Questo contribuisce a non peggiorare nel tempo l’efficienza dell’impianto. Negli impianti a pavimento, con la stessa ottica, il trattamento consiste in un battericida specifico contro le “alghe”.